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LA VIOLENZA DOMESTICA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NEL 2016

04 Novembre 2016

corte di giustizia europea


Anche nel 2016 la Corte europea dei diritti umani (CtEDU) si è pronunciata in relazione a casi riguardanti scenari di violenza domestica agita nei confronti delle donne, confermandosi in tale ambito l'approccio adottato dalla Corte europea nel delineare precise responsabilità statali nonché obblighi positivi in materia di prevenzione, protezione e assistenza.


Di seguito vengono sinteticamente presentati i fatti e le conclusioni della Corte di Strasburgo in merito ai casi più significativi giunti a sentenza nel 2016.

Nel caso Civek c. Turchia, deciso il 23 febbraio 2016, i ricorrenti sono i figli di una donna uccisa dal marito. Questi in particolare si lamentavano del fatto che le autorità domestiche non avessero adempiuto all'obbligo loro in capo di proteggere la vita della loro madre. La CtEDU, accogliendo la doglianza dei ricorrenti, condanna la Turchia per la violazione dell'art. 2 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) che tutela il diritto alla vita. Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, sebbene le autorità turche fossero state informate circa la serietà delle minacce subite dalla madre dei ricorrenti e nonostante le ripetute denunce da essa inoltrate, queste non hanno adottato alcuna misura volta a prevenire l'episodio di violenza fatale da questa subito.

Un altro caso che vede la Turchia come parte in causa (Halime Kiliç, deciso il 28 giugno 2016) riguarda la morte della figlia della ricorrente, uccisa dal marito nonostante avesse già presentato quattro denunce e fosse beneficiaria di tre ordini di protezione. In questo caso la CtEDU ha ravvisato una violazione dell'art. 2 CEDU (diritto alla vita), in combinato con una violazione dell'art 14 CEDU (divieto di discriminazione), in ragione del fatto che i procedimenti domestici non erano sono dimostrati adeguati allo scopo di tutelare la vita della donna vittima di violenza così come richiesto dalle disposizioni convenzionali.

Inoltre, non avendo sanzionato il marito della vittima per la violazione degli ordini di protezione, le autorità nazionali hanno privato tali ordini di qualunque effettività contribuendo così ad un clima di impunità. La Corte di Strasburgo ha altresì ritenuto inaccettabile il fatto che la figlia della ricorrente fosse stata lasciata priva di risorse o di protezione nel momento in cui si era trovata ad affrontare i comportamenti violenti del marito. Nei fatti, chiudendo un occhio dinanzi ai ripetuti atti di violenza e le minacce di morte da questa subite, la CtEDU conclude che le autorità turche hanno contribuito a creare un clima favorevole alla violenza domestica.

In M.G. c. Turchia, caso deciso il 22 marzo 2016, la ricorrente è una donna vittima di maltrattamenti e minacce da parte dell'ex marito che lamenta l'incapacità delle autorità domestiche di prevenire le violenze da lei subite, nonché la violazione sistematica e permanente del divieto di discriminazione in connessione alla violenza domestica.

Con riferimento alla prima doglianza, la CtEDU condanna la Turchia per la violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti) nella misura in cui i procedimenti penali condotti nei confronti dell'ex marito della ricorrente non si sono dimostrati adeguati agli standard della Convenzione. Le autorità turche, infatti, avevano assunto un atteggiamento passivo, istruendo un procedimento penale ben cinque anni dopo le denunce della ricorrente. Con riferimento al secondo rilievo sollevato dalla ricorrente, la CtEDU accerta la violazione anche dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione). Infatti, dal 2007, data della sentenza di divorzio, al 2012, anno di entrata in vigore di una nuova legge in materia, il quadro normativo turco non prevedeva la possibilità per le donne divorziate di ottenere  ordini di protezione, impedimento che aveva avuto come conseguenza l'aver fatto vivere per anni la ricorrente in uno stato di perdurante angoscia.

In relazione all'Italia, è ancora invece ancora pendente il caso Talpis. La ricorrente, in particolare, sostiene che le autorità domestiche hanno fallito nel loro obbligo di proteggere il suo diritto alla vita e quello del figlio, ucciso dal marito. Essa sostiene altresì di non aver ricevuto adeguato supporto a seguito delle violenze subite.
Comunicato il caso al Governo italiano nel 2015, la Corte ha chiesto alle parti di fornire ulteriori informazioni sotto il profilo degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura, trattamenti inumani o degradanti), 12 (diritto ad un rimedio effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione.

 

Immagine: Council of Europe /Alban Bodineau