Tra matrimonio riparatore e delitto d’onore: come la legge italiana legittimava la violenza sulle donne
La legge italiana, figlia di una cultura patriarcale, ha storicamente legittimato e spesso incoraggiato la violenza maschile sulle donne attraverso vari istituti giuridici. Se il diritto rispecchia la sensibilità del suo popolo e allo stesso tempo ne influenza i limiti e le traiettorie di pensiero, analizzarne la storia permette di individuare gli aspetti culturali e profondamente radicati della violenza sulle donne in Italia.
Da una parte, il diritto penale, quasi fino alla fine del Novecento, era caratterizzato da attenuanti e scappatoie per gli uomini che commettevano violenza, i quali potevano agire sostanzialmente impuniti. Dall’altra, il diritto civile che regolava la famiglia normalizzava in molti modi la violenza psicologica, economica e fisica nei confronti delle donne all’interno delle mura domestiche.
Questo insieme di norme ha contribuito ad alimentare e giustificare la cultura dello stupro, la violenza domestica, la vittimizzazione secondaria e a delineare, insomma, una sorta di “diritto maschile alla violenza” più che una tutela per la libertà delle donne. Non solo la società, quindi, ma la legge stessa, ha per secoli incoraggiato la violenza maschile come strumento utile a un ordine sociale fondato sul dominio maschile.
La violenza sulle donne nel diritto penale
Molte di queste norme servivano per esercitare un controllo sulla sessualità femminile, rinforzando l’idea che la sua unica forma legittima fosse all’interno del matrimonio. Del resto, questo era l’unico modo per gli uomini di tenere sotto controllo la capacità generativa delle donne e quindi assicurare la patrilinearità, cioè la trasmissione del patrimonio per via paterna.
Parliamo di un tempo – a cavallo tra Otto e Novecento – in cui l’onore di un uomo risiedeva nel controllo delle sue proprietà (donne comprese) e l’onore di una donna risiedeva, da nubile, nella verginità e, da sposata, nella fedeltà. Una donna che aveva rapporti pre-matrimoniali era rovinata e diveniva una vergogna per la famiglia, perché disonorava il padre, ovvero l’uomo che avrebbe dovuto proteggerla e controllarla. Una donna che aveva rapporti extra-coniugali doveva essere punita, perché disonorava il marito a cui apparteneva.
Il reato di stupro
Per questi motivi il reato di violenza carnale – regolato prima dal Codice Zanardelli dell’Italia unitaria (1889-1931) all’art. 331 e poi dal Codice Rocco fascista (in vigore dal 1931) all’art. 519 – era collocato nei delitti contro la morale e la famiglia e non tra quelli contro la persona. Lo stupro, insomma, non era considerato un’offesa alla donna che lo subiva, ma all’uomo che aveva potestà su di lei.
In questa cornice, c’è da tenere in considerazione anche che le quasi solo le donne non sposate potevano essere considerate vittime di stupro, perché nel matrimonio vigeva un tacito dovere coniugale ai rapporti sessuali. L’influenza di questo dovere proveniva dalla Chiesa: lo ius in corpus, cioè appunto il diritto sul corpo del coniuge, non era esplicitato nel Codice civile italiano, ma era presente nel Codice di Diritto Canonico e fu abolito solo nel 1983. Molto difficilmente, quindi, le mogli potevano essere considerate vittime di stupro.
Le donne “disonorate” e il matrimonio riparatore
Il concetto di “onore” definiva diverse categorie di donne, il loro status sociale e, di conseguenza, anche il tipo di tutela giuridica che potevano ricevere. Una donna coinvolta in un rapporto pre-matrimoniale usciva dalla condizione di donna “onorata” e non era più appetibile per un matrimonio. Si parla quindi delle donne che avevano subito aggressioni sessuali ma anche di quelle che sceglievano liberamente di avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Se una donna era già “disonorata”, poi, usciva dalla definizione di potenziale vittima di stupro, perché considerata “di facili costumi” e quindi complice nel rapporto in questione. In questo senso, è evidente come le lavoratrici del sesso non avessero nessun tipo di tutela contro le violenze sessuali.
Su questa scia, bisogna ricordare che il reato di corruzione di minorenne (cioè la violenza sessuale nei confronti di persone minori, regolata nel Codice Rocco dall’art. 530) risultava non punibile se la persona minore coinvolta era “già moralmente corrotta”. Capitava, quindi, che gli uomini accusati di questo reato tentassero di dimostrare che le ragazzine avevano già avuto rapporti prima della loro aggressione, in modo da vedersi assolti.
Tra l’Otto e il Novecento si diffonde l’espressione “sedotte e abbandonate” per indicare le donne che, illuse da uomini che promettevano di sposarle per ottenere rapporti sessuali, venivano poi abbandonate e rimanevano disonorate. La pratica della seduzione con promessa di matrimonio era così diffusa che nel Codice Rocco esisteva addirittura un reato a sé, la seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata (art. 526), che copriva la casistica dell’adescamento di ragazze minorenni da parte di uomini sposati che si fingevano celibi promettendo loro il matrimonio. Nel film del 1964 Sedotte e abbandonate, un’amara satira dell’onore di famiglia e del matrimonio riparatore diretta da Pietro Germi, viene eloquentemente affermato: «L’uomo ha il diritto di chiedere, la donna ha il dovere di rifiutare!», a sottintendere che nella donna che cede a un corteggiamento c’è sempre colpa e quindi non può essere considerata vittima.
Poco sopra abbiamo citato il matrimonio riparatore, al quale si ricorreva in numerosi casi di violenza sessuale nei confronti di donne non sposate. Il matrimonio riparatore, infatti, estingueva il reato di stupro, ovvero assolveva l’uomo dal reato a patto che prendesse in sposa la vittima. Questa soluzione era una mera contrattazione tra uomini (l’autore della violenza e i familiari maschi della donna) e non teneva conto del consenso della donna a sposare il suo stupratore. Il matrimonio, anzi, era considerato un vantaggio anche per la donna, che rientrava dalla condizione di disonorata alla condizione rispettabile di moglie.
Oltre che costituire una scappatoia giuridica per gli accusati di violenza carnale, questa soluzione era spesso proposta dalle famiglie stesse delle donne, che richiedevano con il matrimonio un risarcimento all’uomo in questione. Era meglio una figlia sposata, seppur magari intrappolata in casa con un uomo violento, che una figlia pubblicamente disonorata.
L’adulterio femminile e il delitto d’onore
Sia nel Codice Zanardelli (artt. 353, 354) che nel Codice Rocco (artt. 559, 560), l’adulterio della moglie e quello del marito erano trattati diversamente: se era la donna a commetterlo, era considerato reato punibile con la reclusione, mentre il marito veniva punito solo per il concubinato, cioè se introduceva l’amante in modo stabile nella casa coniugale o se la ospitava abitualmente altrove.
L’omicidio per causa d’onore, conosciuto anche come delitto d’onore, inquadrava la specifica casistica dei femminicidi delle donne coinvolte in “relazioni carnali illegittime” (quindi sia adulterio che rapporto pre-matrimoniale) e costituiva una considerevole riduzione della pena per chi l’aveva agito. In altre parole, se l’omicidio di una donna avveniva per riparare a un’offesa ricevuta, esso era considerato meno grave. Nel Codice Zanardelli la causa d’onore era un’attenuante del delitto di omicidio (art. 377), che ne abbassava la pena. Nel Codice Rocco il delitto d’onore divenne un reato a sé (art. 587), con una pena più lieve dell’omicidio (da 3 a 7 anni di reclusione) e la possibilità dell’applicazione di ulteriori attenuanti.
La norma riguardava sia i casi in cui un coniuge (di entrambi i generi) veniva scoperto in una relazione extra-matrimoniale, sia i casi delle figlie o sorelle nubili (quindi donne ancora di “proprietà” dei padri o dei fratelli) colte in relazioni pre-matrimoniali, ovvero autrici di un’offesa all’onore della loro famiglia. Come è facile intuire, nonostante la norma fosse formalmente applicabile anche alle mogli che cogliessero i mariti in flagranza di tradimento, la sua applicazione ha riguardato nella quasi totalità dei casi i femminicidi compiuti da uomini nei confronti di mogli che avevano commesso adulterio (o, talvolta, che erano anche solo sospettate di averlo commesso) o di figlie dai comportamenti sessuali liberi. Inoltre, il delitto d’onore era applicabile anche all’omicidio dell’amante con cui si era consumato il rapporto.
È rilevante specificare che il delitto giustificava l’autore dell’omicidio «nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all’onor suo o della famiglia»: per questo motivo nelle aule dei tribunali ci si appellava al linguaggio dell’irrazionalità (ira, follia, amore) e quindi a un campo d’azione fuori dalla responsabilità. Questi femminicidi, però, non erano quasi mai atti impulsivi, ma spesso erano addirittura pianificati con la complicità di altri soggetti. Era perfino frequente che gli uomini si costituissero alle forze dell’ordine subito dopo il reato, sicuri dell’impunità.
In un’arringa di un processo per delitto d’onore tenutosi in Calabria nel 1930, l’avvocato difensore usò queste significative parole: «“Se sei tradito, uccidi!”. Te lo gridano i tuoi avi da tutti i millenni; te lo gridano i tuoi morti da tutte le fosse; te lo grida la tua gente da tutte le case prossime e lontane. – Uccidi, che se no, sei disonorato due volte!»
Il diritto, insomma, trattava il femminicidio per “causa d’onore” come un delitto comprensibile e per questo perdonabile, se non addirittura auspicabile. Il delitto d’onore faceva sì che questi reati rimanessero praticamente impuniti e che fossero, anzi, incoraggiati dalla società per il mantenimento della reputazione maschile.
La violenza correzionale
Nella società italiana otto e novecentesca era diffuso in modo informale il cosiddetto ius corrigendi, cioè il diritto del capofamiglia a usare mezzi correttivi (anche violenti) sulla moglie e su figli e figlie per fini di educazione o di correzione di comportamenti ritenuti inadeguati.
Tale “diritto” non era delineato dal Codice civile, ma compariva in modo indiretto nel Codice penale Rocco all’interno del reato di abuso di mezzi di correzione (art. 571), reato che costituiva uno dei pochi appigli su cui potevano contare le donne per chiedere la separazione da un marito violento (insieme all’art. 150 del Codice civile che definiva come possibili cause di separazione “eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi”). Al tempo stesso, il reato era controproducente per le donne perché la definizione stessa di un “abuso” dei mezzi di correzione delineava una quantità legittima o adeguata di violenza correzionale.
Il reato definiva in modo vago quale tipo di violenza fosse considerabile un “abuso” e nella pratica il limite della tollerabilità della violenza correzionale era stabilito di volta in volta dai tribunali in base a vari fattori, dallo status sociale delle persone coinvolte (nelle classi più povere la soglia della violenza socialmente accettabile era più alta di quella nelle classi più benestanti) alla condotta della vittima. Questo reato esponeva infatti la donna a una violenta vittimizzazione secondaria nei tribunali, poiché si indagava il suo comportamento, la sua obbedienza al marito, la sua condotta sessuale, nel tentativo di capire se avesse meritato la violenza (che, in tal caso, non era stata esagerata, ma l’adeguata risposta a una provocazione).
Un ulteriore elemento di valutazione della gravità della violenza era il luogo in cui era avvenuta: una violenza esercitata in pubblico, alla luce dello scandalo, era più grave di una violenza compiuta in privato, dentro le mura domestiche. La violenza correzionale non era certo socialmente scoraggiata, anzi, ma renderla pubblica significava ammettere il fallimento della famiglia, per questo rimaneva nascosta in casa.
I tribunali, comunque, applicavano con riluttanza il reato di abuso dei mezzi di correzione, perché veniva evitata il più possibile la rottura di un matrimonio.
La violenza sulle donne nel diritto civile
Il Codice civile dell’Italia unita che regolava, tra le altre cose, il diritto di famiglia – conosciuto come Codice Pisanelli e risalente al 1865 – si ispirava al Codice Napoleonico francese di inizio Ottocento, ovvero quello più feroce nei confronti delle donne tra i vari Codici europei.
Erano numerosi gli articoli che mantenevano gli uomini in una posizione di dominio e le donne in una subordinata: il marito era definito “capo della famiglia” (art. 131) e aveva la patria potestà sui figli (art. 220). La donna non aveva capacità giuridica e doveva sottostare all’autorizzazione maritale (art. 134) per ogni azione legata al patrimonio familiare o personale (ovvero non poteva comprare o vendere immobili, firmare contratti o amministrare capitali in autonomia). Aveva obbligo di domicilio e residenza (artt. 18, 131) presso la casa del marito. Il marito poteva chiedere la separazione dalla moglie per adulterio, ma non viceversa (come accennato sopra, solo in caso di concubinato) (art. 150).
Tutte queste norme, unite a pratiche come la violenza correzionale e al dovere religioso ai rapporti sessuali tra coniugi, gettavano le basi per condizioni di continue violenze psicologiche, economiche e sessuali nei confronti delle donne, che nel corso della vita passavano dal controllo del padre o del fratello a quello del marito.
Le stesse disposizioni del diritto di famiglia vennero mantenute nel Codice civile del 1942 (artt. 45, 144, 151, 316). Solo l’autorizzazione maritale fu esclusa, poiché era stata abolita nel 1919 (legge “Sacchi” n. 1176), garantendo l’accesso delle donne a molte professioni e alla gestione del proprio denaro.
Le riforme della seconda metà del Novecento
Fatta eccezione per l’abolizione dell’autorizzazione maritale, si dovette aspettare l’Italia Repubblicana per vedere riforme o abolizioni delle norme fin qui citate.
Al 1956 risale il primo rigetto della Corte di Cassazione del diritto di correzione maschile, che violava il principio costituzionale di uguaglianza tra i coniugi. Solo nel 1975, però, fu riformato complessivamente il diritto di famiglia (legge n. 151): la figura del capofamiglia venne abolita e si stabilì ufficialmente la parità tra i coniugi. Nel 2013 venne poi introdotto il concetto di responsabilità genitoriale (legge n. 154) a sostituire il termine “potestà”, che rimandava ancora a un senso di proprietà dei genitori su figli e figlie.
Solo nel 1970, inoltre, passò la legge sul divorzio (n. 898), che sanciva per la prima volta la possibilità di sciogliere il matrimonio: come si è accennato, esisteva prima la possibilità di separazione, ma dipendeva in genere da gravi motivi, produceva una “colpa” in uno dei due coniugi e permetteva solo l’interruzione della coabitazione, mantenendo invece intatti gli altri doveri coniugali come, per esempio, il vincolo di fedeltà.
Il matrimonio riparatore e il delitto d’onore, invece, rimasero in vigore fino al 1981. La legge abrogativa (n. 442) – proposta inizialmente dalla senatrice Tullia Carettoni Romagnoli, ex partigiana e politica impegnata per i diritti delle donne, e poi ampiamente ridimensionata – fu il risultato di anni di proteste da parte delle donne che si ribellarono ai matrimoni riparatori: prima fra tutte, si ricorda Franca Viola, che nel 1966, con l’aiuto della sua famiglia, rifiutò di sposarsi con l’uomo che l’aveva rapita e stuprata, e la cui vicenda diede il via a un dibattito su scala nazionale. Franca Viola affermò: «Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce». Ancora oggi ci troviamo a lottare contro la convinzione che alle donne sopravvissute alle violenze sessuali debbano appartenere disonore e colpa, e nelle parole di Franca risuonano analoghe quelle di Gisèle Pelicot: «La vergogna deve cambiare lato».
Per una legge sulla violenza sessuale che, tra le altre cose, la collocasse tra i reati contro la persona, si dovette aspettare il 1996 (con la legge n. 66 che introdusse nel Codice penale l’articolo 609-bis). Fu il risultato di decenni di lotte femministe, tramite proposte di legge, manifestazioni, convegni, collettivi di autocoscienza, Centri antiviolenza autogestiti e la strenua presenza nei tribunali dove si svolgevano i processi per violenze, sia come avvocate delle donne che come pubblico politicizzato. Tra le avvocate più impegnate ricordiamo Tina Lagostena Bassi, che ha rappresentato le donne in numerosi processi, compreso quello ripreso e mandato in onda sulla Rai nel documentario Processo per stupro del 1979.
Infine, il concetto di “onore” e tutte le forme di violenza compiute in suo nome trovano finalmente un quadro normativo nel 2011 nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, conosciuta come “Convenzione di Istanbul”: più precisamente, l’art. 42 rifiuta la causa d’onore come giustificazione di qualsiasi atto di violenza. Inoltre, la Convenzione tutela le vittime di tali reati dalla vittimizzazione secondaria, considerando inaccettabili «le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato».
Il lascito nella cultura contemporanea
Conoscere questi fatti storici ci aiuta a comprendere quanto la violenza maschile sulle donne sia radicata nella nostra cultura: la possibilità per gli uomini di agire violenza è stata garantita fino a pochissimi decenni fa dalla legge come se fosse un diritto da tutelare. Oggi ne vediamo chiaramente le ripercussioni in numerosi aspetti.
La vittimizzazione secondaria nei tribunali e nei media, che mette al banco di prova l’adeguatezza dei comportamenti delle donne vittime di stupro o di femminicidio è all’ordine del giorno. Si è alla continua ricerca di motivi che possano aver provocato le reazioni violente degli uomini, i quali sono narrati come esseri collerici, irrazionali, trainati da passioni irrefrenabili e, soprattutto, irresponsabili delle proprie azioni e scelte.
Rispetto al secolo scorso alcune cose ci sembrano lontane, ma in realtà sopravvivono negli stereotipi di genere che sottendono alla violenza: i diversi concetti di “onore” per uomini e donne riemergono nelle convinzioni attualissime che il valore di un uomo si trovi prima di tutto nel successo lavorativo e invece quello di una donna si trovi nella famiglia; l’autorizzazione maritale che a lungo ha interdetto le donne dal mercato del lavoro proietta oggi i suoi strascichi nelle disparità di occupazione (e di tipo di occupazione) maschile e femminile e nella violenza economica che tiene molte donne fuori dall’accesso ai beni familiari; il diverso trattamento dell’adulterio maschile e femminile nella legge si riflette ancora oggi in una tendenza a considerare più accettabile il tradimento (e in generale il comportamento sessuale libero) agito dall’uomo rispetto a quello agito dalla donna; ancora oggi, la cultura del possesso fa nascere negli uomini il sospetto ossessivo di essere traditi e conduce in molti casi alla violenza – lo vediamo nei numerosi casi di donne che, nel rivolgersi al Centro antiviolenza, riportano un’accusa di tradimento da parte dell’uomo maltrattante. Infine, in modo evidente, siamo ancora lontane dall’ottenere il giusto riconoscimento del valore del consenso nei rapporti intimi sia a livello sociale che a livello legale, tanto da non vederlo inserito in modo esplicito nella nuova riforma sulla violenza sessuale, e come società facciamo ancora fatica a considerare alcune categorie di donne come adatte a rientrare nel concetto di vittima.
Ma, come le generazioni di femministe venute prima di noi, non ci fermiamo! Attraverso il lavoro quotidiano del Centro antiviolenza, che include numerose azioni di sensibilizzazione e prevenzione, continuiamo a lottare ogni giorno per un cambiamento culturale profondo verso una società libera dalla violenza.
Fonti e approfondimenti bibliografici
Schettini L., La violenza maschile contro le donne, in Salvatici S., Storia delle donne nell’Italia contemporanea, Carocci editore, Roma 2022, pp. 135-161.
Feci S. e Schettini L. (a cura di), La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI), Viella Libreria Editrice, Roma 2017.
Codice civile “Pisanelli” (1865)
Codice panale “Zanardelli” (1889)
Convenzione di Istanbul (2011)
Immagine in copertina
“1978 Manifestazione contro la violenza”, dalla mostra Oltre Dafne fermare Apollo dell'UDI